Azzerati i poteri della Conferenza permanente regionale dei Comuni

In sede di approvazione della legge regionale 23 luglio 2009, n° 12 “Assestamento del bilancio regionale 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011”, il centro destra, con un emendamento, ha praticamente azzerato i poteri di intervento della rappresentanza istituzionale dei Comuni, ovvero della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, definiti con la LR n. 8 del 9 marzo 2001 e, successivamente, ridefiniti e ampliati con la LR n. 23 del 2004.
In particolare:
dall’intesa tra Regione e Conferenza permanente, si scende al parere sul Piano regionale sociale [cfr. art. 1, comma 7 a)] e sui Progetti obiettivo di carattere sociosanitario [cfr. art. 1, comma 7 c)]; 
– dal parere obbligatorio, si scende al semplice parere sulle Linee annuali di gestione del Sistema sanitario Regionale (SSR) e sui criteri di riparto ai Comuni della quota regionale del Fondo nazionale per le politiche sociali (ex L. 328/00) [cfr. nuovo art. 1, comma 7 d)];
– è abrogata l’espressione di un parere obbligatorio e l’invio di eventuali osservazioni da parte della Conferenza permanente alla Regione, su tutti i provvedimenti regionali di pianificazione sanitaria, sociale e sociosanitaria, quali, ad es., i Regolamenti e tutte le delibere attuative della Giunta [cfr. art. 1, comma 7 d) soppresso]; 
– è abrogata la possibilità per la Conferenza permanente regionale di collaborare con la Regione nell’attuazione del DPCM del 14 febbraio 2001 – Atto di indirizzo e di coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie [cfr. art. 1, comma 7 e) abrogato]; 
– è abrogata l’intesa, da definire prima delle nomine, tra Regione e Conferenza permanente regionale sui mandati da assegnare ai direttori generali delle Aziende ospedaliere e la partecipazione del Presidente della Conferenza alla seduta della Giunta regionale in cui si procede alla alle nomine [cfr. art. 1, comma 7 h) e comma 9 abrogati]; 
l’espressione di un parere, qualora sia ancora previsto, deve essere reso entro 15 giorni [cfr. art. 1, comma 9 – nuovo];
infine, sono abrogati: il supporto tecnico della Regione verso la Conferenza, il raccordo tra Regione ed una rappresentanza ristretta dei Sindaci, le funzioni di segreteria e la possibilità di costituire gruppi di lavoro specifici[cfr. art. 1, commi 10, 11, 12 abrogati].
C’era ancora qualcosa da abrogare o ridurre, riguardo al ruolo dei Comuni nella definizione dei provvedimenti regionali in materia di pianificazione sanitaria, sociale e sociosanitaria? Ci sembrano davvero misure fuori luogo.